Art. 2.
(Accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle professioni sanitarie non convenzionali).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, il Ministro della salute, con decreto da emanare entro tre mesi dalla

 

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data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare le associazioni, in qualsiasi forma giuridica costituite, e le società scientifiche di riferimento di ciascuna delle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 14. A tale fine le associazioni e le società scientifiche interessate presentano apposita domanda al Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali ricorsi possono essere presentati, sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi, alla Commissione permanente di cui all'articolo 4, che li trasmette al Ministro della salute per la decisione finale, corredandole di proprio parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 5, comma l, lettera i).
      2. Successivamente all'insediamento della Commissione permanente di cui all'articolo 4, il Ministro della salute, con le stesse modalità di cui al comma l, provvede ad accreditare nuove associazioni e società scientifiche di riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali, entro tre mesi dalla data di espressione del parere previsto all'articolo 5, comma l, lettera i).
      3. Sono accreditate le associazioni e le società scientifiche, costituite da professionisti qualificati nelle rispettive discipline, che, alla data della richiesta di accreditamento, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da almeno quattro anni. Ai fini dell'accreditamento viene valutata la documentazione relativa all'attività svolta dalla fondazione di tali associazioni e società scientifiche nel campo dell'informazione rivolta a utenti e ad operatori, della formazione professionale, della ricerca scientifica, clinica e di base, della promozione sociale nella disciplina non convenzionale specifica, nonché la produzione di pubblicazioni, articoli e libri, materiale video e informatico, tenuto conto anche di quanto previsto al comma 9 dell'articolo 1.
      4. Presso il Ministero della salute è istituito l'elenco delle associazioni e delle società scientifiche accreditate. Le associazioni e le società scientifiche inserite nell'elenco costituiscono tavoli di consultazione
 

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denominati «consulte delle associazioni delle medicine e delle pratiche non convenzionali», distinti per le singole discipline di cui agli articoli 6 e 14. Ai lavori delle consulte partecipano un rappresentante per ciascuna delle associazioni e delle società scientifiche accreditate, uno per il Ministero della salute e uno per il Ministero dell'università e della ricerca. Le consulte inoltrano al Ministro della salute e al Ministro dell'università e della ricerca la richiesta per l'istituzione della qualifica di esperto di cui all'articolo 6, e indicano rispettivamente al Ministro della salute e al Ministro dell'università e della ricerca i rappresentanti di ciascuna disciplina di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 14 presso le commissioni previste dalla presente legge, nonché gli esperti che integrano i lavori della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 11, individuati d'intesa con le associazioni delle aziende operanti nel settore delle medicine non convenzionali.
      5. In sede di prima attuazione della presente legge, nelle more della costituzione degli ordini e degli albi professionali di cui all'articolo 15, le consulte provvedono, qualora necessario, a nominare rappresentanti degli albi e degli ordini nelle commissioni previste dalla presente legge.